Onorevoli Colleghi! - In un progetto politico teso a valorizzare il territorio non si possono trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali e bandistiche da esse espresse. Queste attività, infatti, oltre a rappresentare l'identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, forniscono strumenti di socializzazione e di aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci.
      Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni città o paese in Italia che non sia «ufficializzato» dalla banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume le stesse gioiose solennità e importanza. Le bande, quindi, segnano la storia delle nostre città e, di converso, la storia del nostro Paese. Tuttavia, attualmente in Italia le bande musicali non sono valorizzate né sostenute e continuano a vivere autofinanziandosi o grazie alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.
      Infatti il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa vigente è inesistente. La presente proposta di legge intende

 

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attribuire il meritato riconoscimento alle attività bandistiche. L'articolo 1 prevede, infatti, che la Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. A tale fine, si prevede che i gruppi bandistici costituiti in associazione siano ammessi a particolari misure di promozione e di incentivo. Le bande musicali che intendono candidarsi al godimento di tali agevolazioni, devono vedersi riconosciuta la qualifica di «associazione banda musicale», secondo le modalità di cui all'articolo 2, da parte della «Consulta nazionale per le associazioni bande musicali», istituita dalla presente proposta di legge, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni. Al fine di incentivare su scala internazionale la conoscenza e gli scambi tra le culture popolari espresse dalle varie regioni ed entità territoriali locali, l'articolo 7 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova programmi concernenti scambi di bande musicali nazionali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente proposta di legge all'articolo 3 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo, denominato «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni bande musicali», al quale è annualmente devoluta una percentuale, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. I contributi concessi alle associazioni devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni. Sono previste, inoltre, diverse agevolazioni di natura fiscale, tra cui quelle dirette a favorire le erogazioni liberali in favore delle associazioni bande musicali, da parte di persone fisiche e di imprese, nonché, l'equiparazione delle associazioni bande musicali alle associazioni sportive dilettantistiche ai soli fini delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
 

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